Art. 5.
(Commissione parlamentare permanente
di vigilanza).

      1. È istituita la Commissione parlamentare permanente di vigilanza con compiti di controllo e di valutazione delle politiche e dell'attività della cooperazione allo sviluppo italiana nel suo complesso, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su proposta dei rispettivi Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli affari esteri, scelti fra i membri delle stesse Commissioni in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Rientrano fra i compiti della Commissione:

          a) la valutazione del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 4, comma 2;

          b) l'approvazione, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione, dei programmi-Paese di cui all'articolo 9, comma 9, e dei loro eventuali aggiornamenti;

          c) la vigilanza sull'efficienza e sull'efficacia dell'insieme delle attività poste in essere in attuazione della presente legge, con particolare riferimento al beneficio da esse indotto sulle popolazioni destinatarie;

          d) l'espressione di pareri sui temi della cooperazione allo sviluppo che il Governo ritenga di sottoporre ad essa.

      4. Il Ministro degli affari esteri riferisce periodicamente alla Commissione sulla politica

 

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di cooperazione allo sviluppo; il presidente dell'Agenzia di cui all'articolo 9 riferisce periodicamente alla Commissione sulle attività di competenza dell'Agenzia stessa.
      5. La Commissione può altresì convocare, nel rispetto dei Regolamenti parlamentari, rappresentanti di organismi pubblici o di soggetti privati operanti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con risorse di natura pubblica e quanti altri ritenga di dover ascoltare per acquisire elementi utili all'espletamento della propria funzione istituzionale.
      6. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa; le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo diversa disposizione della medesima Commissione.
      7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      8. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi, nel rispetto dei Regolamenti parlamentari, dell'ausilio di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo italiani e stranieri. Essa può altresì effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari in Italia e all'estero.
      9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
      10. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto di qualsiasi ordine e grado e qualsiasi altra persona che collabori con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti dei quali la Commissione abbia vietato la diffusione.
      11. Il presidente della Commissione, d'intesa con i presidenti delle Commissioni competenti per gli affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, convoca riunioni congiunte della Commissione con le medesime Commissioni al fine di garantire un costante scambio di informazioni e di valutazioni
 

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sui temi riguardanti la politica estera e la cooperazione allo sviluppo.
      12. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle valutazioni effettuate.